Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo unificato delle proposte di legge n. 2, di iniziativa popolare, e abbinate, approvato dalla I Commissione Affari costituzionali, in sede referente, nella XIV legislatura, finalizzato essenzialmente a individuare gli ambiti di competenza legislativa statale in materia di polizia locale, come definiti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Va ricordato in proposito che, prima della riforma costituzionale del 2001, la «polizia locale, urbana e rurale» costituiva materia di competenza legislativa regionale concorrente per le regioni a statuto ordinario.
      Nel vigente testo dell'articolo 117, l'espressione «polizia locale, urbana e rurale» non è più presente e si fa invece riferimento - al secondo comma della lettera h) - alla «polizia amministrativa locale», per sottrarla alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Conseguentemente, è da ritenere che la «polizia amministrativa locale» rientri tra le materie di competenza regionale, dato che l'articolo 117, quarto comma, nel testo vigente, assegna «alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Va ricordato, in proposito, che il testo di riforma costituzionale approvato definitivamente dai due rami del Parlamento e in attesa di essere sottoposto a referendum confermativo, ha determinato un restringimento dell'ambito di intervento del legislatore statale, che conserva la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che - attualmente in via ausiliaria e

 

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non istituzionale - sono attribuite al personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di «giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che - come si è detto - in materia di ordine pubblico e sicurezza. Spetta, inoltre, al legislatore statale la disciplina dell'uso delle armi, attesa la competenza esclusiva allo stesso riconosciuta in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» dalla lettera d) del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      È, dunque, in questo ambito di competenza del legislatore statale che si inserisce la presente proposta di legge, la quale si compone di quattro articoli. E tuttavia queste disposizioni costituiscono comunque un importante inquadramento normativo di riferimento, che è opportuno approvare.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale, al fine di includere tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti ivi già previsti, anche gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale.
      Inoltre, modificando la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 57, si stabilisce che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale. Si ricorda in proposito che la vigente disposizione attribuisce tale qualifica, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
      L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65).
      In primo luogo, viene modificato il comma 5 dell'articolo 5, che reca disposizioni in materia di porto delle armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale. La normativa vigente prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale possono portare le armi solamente previa deliberazione del consiglio comunale e limita tale possibilità all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge. Con le modifiche proposte si prevede, invece, che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio.
      In secondo luogo, si propone di inserire un nuovo articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale arma sia la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si prevede, inoltre, che il modello, il tipo e il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza e che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3.
      L'articolo in esame introduce, inoltre, nella legge n. 65 del 1986, un nuovo articolo 7-bis, relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale. In particolare, si prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.
      L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
      Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia locale l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati
 

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del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, previsto dall'articolo 9 della predetta legge.
      In secondo luogo, si propone di modificare l'articolo 16 della medesima legge nel senso di prevedere che siano Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti locali e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale.
      Da ultimo, l'articolo 4 specifica che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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